Locazioni Cassazione Civile 14/12/2024 n. 32574 Qualora le parti concludano un primo contratto di locazione immobiliare senza provvedere alla sua registrazione e, poi, un altro contratto immediatamente registrato ed indicante un canone superiore, la tardiva registrazione del contratto originario, successiva a quella del secondo, non può avere l’effetto di sanarne l’invalidità. Con la conseguenza che solo il contratto posteriore è idoneo a regolare il rapporto corrente tra le parti.
