Diritto Condominiale Cassazione Civile 04/02/2025 n. 2770 Le norme del regolamento di condominio che impongono divieti di destinazione e altre limitazioni similari all’uso delle unità immobiliari di proprietà esclusiva concorrono a integrare la disciplina delle cose comuni dell’edificio, in quanto dirette a impedire un uso abnorme delle stesse in conseguenza di situazioni e comportamenti che non si esauriscano nello stretto ambito delle proprietà esclusive; di tal che, in caso di violazioni di tali prescrizioni, l’amministratore di condominio, indipendentemente dal conferimento di uno specifico incarico con deliberazione dell’assemblea, ha, a norma dell’art. 1130 c.c., il potere di farne cessare il relativo abuso e, quindi, la relativa legittimazione processuale.
